Una dinamica di marketing di questo tipo, indubbiamente, ha delle implicazioni nell'ambito della gestione della privacy e al trattamento dei dati degli utenti. Al di là delle già citate regole per il permesso di invio notifiche (applicazione dedicata, Bluetooth acceso e notifiche attivate), la regolamentazione si spinge molto più nel dettaglio, facendo riferimento all’operato di coloro che adottano questa tecnologia.
Riferendosi in particolare alla necessità dell’effettuare una
valutazione di impatto sulla protezione e l’utilizzo dei dati personali, in quanto l’uso di tecnologie come i beacons può comportare nuove forme di raccolta e utilizzo degli stessi, è possibile trovare indicazioni sia
nell’articolo 35 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) che nel
provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali dell’11 ottobre 2018.
Se i rivenditori desiderano che i loro clienti non si facciano più suggestionare negativamente dallo stereotipo della "
pratica dannosa" che segue al tracciamento, tutte le regole su come stanno utilizzando tali dati, inclusa la posizione, devono essere
fornite con anticipo. In questo senso, la migliore pratica possibile deve basarsi su una descrizione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali, redatta dal titolare del trattamento,
chiara, breve e standardizzata, per consentirne
la comprensione ed il confronto con altre modalità d’uso ma, soprattutto, è necessario riuscire a trasmettere, a clienti e attori coinvolti, il valore dei vantaggi che questa tecnologia può portare, grazie ad una selezione mirata e personalizzata dell'offerta.